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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 19
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche
e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l’adempimento dei compiti relativi, con partico-
lare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo [37].
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamen-
tale diritto dell’individuo e interesse della collet-
tività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è
l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istru-
zione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini
e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi
delle scuole non statali che chiedono la parità,
deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro