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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    19

                                       Art. 31.

                  La Repubblica agevola con misure economiche
               e altre provvidenze la formazione della famiglia e
               l’adempimento dei compiti relativi, con partico-
               lare riguardo alle famiglie numerose.
                  Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù,
               favorendo gli istituti necessari a tale scopo [37].



                                       Art. 32.
                  La Repubblica tutela la salute come fondamen-
               tale diritto dell’individuo e interesse della collet-
               tività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
                  Nessuno può essere obbligato a un determinato
               trattamento sanitario se non per disposizione di
               legge. La legge non può in nessun caso violare i
               limiti imposti dal rispetto della persona umana.



                                       Art. 33.

                  L’arte e la scienza sono libere e libero ne è
               l’insegnamento.
                  La Repubblica detta le norme generali sull’istru-
               zione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini
               e gradi.
                  Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
               ed istituti di educazione, senza oneri per lo
               Stato.
                  La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi
               delle scuole non statali che chiedono la parità,
               deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro
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