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18         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

               condo le leggi penali, civili e amministrative, degli
               atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
               responsabilità civile si estende allo Stato e agli
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               enti pubblici [97 ].




                                      TITOLO II

                             RAPPORTI ETICO-SOCIALI


                                       Art. 29.

                  La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
               come società naturale fondata sul matrimonio.
                  Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza mo-
               rale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
               dalla legge a garanzia dell’unità familiare.




                                       Art. 30.

                  È dovere e diritto dei genitori mantenere,
               istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
               matrimonio.
                  Nei casi di incapacità dei genitori, la legge
               provvede a che siano assolti i loro compiti.
                  La legge assicura ai figli nati fuori del matri-
               monio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile
               con i diritti dei membri della famiglia legittima.
                  La legge detta le norme e i limiti per la ricerca
               della paternità.
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