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18 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
condo le leggi penali, civili e amministrative, degli
atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli
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enti pubblici [97 ].
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza mo-
rale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge
provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matri-
monio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile
con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca
della paternità.