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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 17
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicu-
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rezza se non nei casi previsti dalla legge [13 ].
Art. 26. (1)
L’estradizione del cittadino può essere consen-
tita soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per
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reati politici [10 ].
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino
alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla
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rieducazione del condannato [13 ].
Non è ammessa la pena di morte, se non nei
casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici sono direttamente responsabili, se-
(1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estra-
dizione per i delitti di genocidio») (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio
1967).