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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    17

                  Nessuno può essere sottoposto a misure di sicu-
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               rezza se non nei casi previsti dalla legge [13 ].



                                     Art. 26. (1)

                  L’estradizione del cittadino può essere consen-
               tita soltanto ove sia espressamente prevista dalle
               convenzioni internazionali.
                  Non può in alcun caso essere ammessa per
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               reati politici [10 ].



                                       Art. 27.

                  La responsabilità penale è personale.
                  L’imputato non è considerato colpevole sino
               alla condanna definitiva.
                  Le pene non possono consistere in trattamenti
               contrari al senso di umanità e devono tendere alla
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               rieducazione del condannato [13 ].
                  Non è ammessa la pena di morte, se non nei
               casi previsti dalle leggi militari di guerra.




                                       Art. 28.

                  I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli
               enti pubblici sono direttamente responsabili, se-



                  (1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estra-
               dizione per i delitti di genocidio») (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio
               1967).
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