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16 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici,
della capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi [113].
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad
ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice natu-
rale precostituito per legge [102].
Nessuno può essere punito se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.