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16         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                                       Art. 22.

                  Nessuno può essere privato, per motivi politici,
               della capacità giuridica, della cittadinanza, del
               nome.



                                       Art. 23.

                  Nessuna prestazione personale o patrimoniale
               può essere imposta se non in base alla legge.



                                       Art. 24.

                  Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
               propri diritti e interessi legittimi [113].
                  La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e
               grado del procedimento.
                  Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
               istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad
               ogni giurisdizione.
                  La legge determina le condizioni e i modi per la
               riparazione degli errori giudiziari.



                                       Art. 25.

                  Nessuno può essere distolto dal giudice natu-
               rale precostituito per legge [102].
                  Nessuno può essere punito se non in forza di
               una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
               commesso.
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