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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    15

               possono essere causa di speciali limitazioni legi-
               slative, né di speciali gravami fiscali per la sua co-
               stituzione, capacità giuridica e ogni forma di at-
               tività [8, 19].


                                       Art. 21.

                  Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
               il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
               altro mezzo di diffusione.
                  La stampa non può essere soggetta ad autoriz-
               zazioni o censure.
                  Si può procedere a sequestro soltanto per atto
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               motivato dell’autorità giudiziaria [111 ] nel caso
               di delitti, per i quali la legge sulla stampa espres-
               samente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle
               norme che la legge stessa prescriva per l’indica-
               zione dei responsabili.
                  In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e
               non sia possibile il tempestivo intervento dell’au-
               torità giudiziaria, il sequestro della stampa perio-
               dica può essere eseguito da ufficiali di polizia giu-
               diziaria, che devono immediatamente, e non mai
               oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità
               giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ven-
               tiquattro ore successive, il sequestro s’intende re-
               vocato e privo d’ogni effetto.
                  La legge può stabilire, con norme di carattere
               generale, che siano resi noti i mezzi di finanzia-
               mento della stampa periodica.
                  Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spet-
               tacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
               buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
               adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
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