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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 15
possono essere causa di speciali limitazioni legi-
slative, né di speciali gravami fiscali per la sua co-
stituzione, capacità giuridica e ogni forma di at-
tività [8, 19].
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autoriz-
zazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto
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motivato dell’autorità giudiziaria [111 ] nel caso
di delitti, per i quali la legge sulla stampa espres-
samente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle
norme che la legge stessa prescriva per l’indica-
zione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e
non sia possibile il tempestivo intervento dell’au-
torità giudiziaria, il sequestro della stampa perio-
dica può essere eseguito da ufficiali di polizia giu-
diziaria, che devono immediatamente, e non mai
oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ven-
tiquattro ore successive, il sequestro s’intende re-
vocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanzia-
mento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spet-
tacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.