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14         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                                       Art. 17.

                  I cittadini hanno diritto di riunirsi pacifica-
               mente e senz’armi.
                  Per le riunioni, anche in luogo aperto al pub-
               blico, non è richiesto preavviso.
                  Delle riunioni in luogo pubblico deve essere
               dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
               soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
               incolumità pubblica.


                                       Art. 18.

                  I cittadini hanno diritto di associarsi libera-
               mente, senza autorizzazione, per fini che non
               sono vietati ai singoli dalla legge penale [19, 20,
               39, 49].
                  Sono proibite le associazioni segrete e quelle
               che perseguono, anche indirettamente, scopi poli-
               tici mediante organizzazioni di carattere militare.


                                       Art. 19.

                  Tutti hanno diritto di professare liberamente la
               propria fede religiosa in qualsiasi forma, indivi-
               duale o associata, di farne propaganda e di eserci-
               tarne in privato o in pubblico il culto, purché non
               si tratti di riti contrari al buon costume [8, 20].



                                       Art. 20.
                  Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o
               di culto d’una associazione od istituzione non
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