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14 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacifica-
mente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pub-
blico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere
dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi libera-
mente, senza autorizzazione, per fini che non
sono vietati ai singoli dalla legge penale [19, 20,
39, 49].
Sono proibite le associazioni segrete e quelle
che perseguono, anche indirettamente, scopi poli-
tici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa in qualsiasi forma, indivi-
duale o associata, di farne propaganda e di eserci-
tarne in privato o in pubblico il culto, purché non
si tratti di riti contrari al buon costume [8, 20].
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o
di culto d’una associazione od istituzione non