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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    13

                                       Art. 14.

                  Il domicilio è inviolabile.
                  Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisi-
               zioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti
               dalla legge secondo le garanzie prescritte per la
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               tutela della libertà personale [13, 111 ].
                  Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di
               sanità e di incolumità pubblica o a fini economici
               e fiscali sono regolati da leggi speciali.



                                       Art. 15.

                  La libertà e la segretezza della corrispondenza e
               di ogni altra forma di comunicazione sono invio-
               labili.
                  La loro limitazione può avvenire soltanto per
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               atto motivato dell’autorità giudiziaria [111 ] con
               le garanzie stabilite dalla legge.



                                       Art. 16.

                  Ogni cittadino può circolare e soggiornare libe-
               ramente in qualsiasi parte del territorio nazionale,
               salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
               generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nes-
               suna restrizione può essere determinata da ra-
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               gioni politiche [120 , XIII ].
                  Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio
               della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi
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               di legge [35 ].
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