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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 13
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisi-
zioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti
dalla legge secondo le garanzie prescritte per la
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tutela della libertà personale [13, 111 ].
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di
sanità e di incolumità pubblica o a fini economici
e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e
di ogni altra forma di comunicazione sono invio-
labili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per
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atto motivato dell’autorità giudiziaria [111 ] con
le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare libe-
ramente in qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nes-
suna restrizione può essere determinata da ra-
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gioni politiche [120 , XIII ].
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio
della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi
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di legge [35 ].