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12         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



                                      PARTE I


                     DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI




                                      TITOLO I

                                  RAPPORTI CIVILI


                                       Art. 13.

                  La libertà personale è inviolabile.
                  Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di
               ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi
               altra restrizione della libertà personale, se non
               per atto motivato dell’autorità giudiziaria [111    6, 7 ]
                                                                    3
               e nei soli casi e modi previsti dalla legge [25 ].
                  In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indi-
               cati tassativamente dalla legge, l’autorità di pub-
               blica sicurezza può adottare provvedimenti prov-
               visori, che devono essere comunicati entro qua-
               rantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa
               non li convalida nelle successive quarantotto ore,
               si intendono revocati e restano privi di ogni
               effetto.
                  È punita ogni violenza fisica e morale sulle per-
               sone comunque sottoposte a restrizioni di libertà
                   3
               [27 ].
                  La legge stabilisce i limiti massimi della carce-
               razione preventiva.
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