Page 12 - PAG.LST
P. 12
12 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di
ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi
altra restrizione della libertà personale, se non
per atto motivato dell’autorità giudiziaria [111 6, 7 ]
3
e nei soli casi e modi previsti dalla legge [25 ].
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indi-
cati tassativamente dalla legge, l’autorità di pub-
blica sicurezza può adottare provvedimenti prov-
visori, che devono essere comunicati entro qua-
rantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa
non li convalida nelle successive quarantotto ore,
si intendono revocati e restano privi di ogni
effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle per-
sone comunque sottoposte a restrizioni di libertà
3
[27 ].
La legge stabilisce i limiti massimi della carce-
razione preventiva.