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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 11
La condizione giuridica dello straniero è rego-
lata dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo
paese l’effettivo esercizio delle libertà democra-
tiche garantite dalla Costituzione italiana, ha di-
ritto d’asilo nel territorio della Repubblica, se-
condo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero
per reati politici [26] (1).
Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di of-
fesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; con-
sente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordi-
namento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore ita-
liano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali
di eguali dimensioni.
(1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estra-
dizione per i delitti di genocidio») (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio
1967).