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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    11

                  La condizione giuridica dello straniero è rego-
               lata dalla legge in conformità delle norme e dei
               trattati internazionali.
                  Lo straniero, al quale sia impedito nel suo
               paese l’effettivo esercizio delle libertà democra-
               tiche garantite dalla Costituzione italiana, ha di-
               ritto d’asilo nel territorio della Repubblica, se-
               condo le condizioni stabilite dalla legge.
                  Non è ammessa l’estradizione dello straniero
               per reati politici [26] (1).


                                       Art. 11.

                  L’Italia ripudia la guerra come strumento di of-
               fesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
               risoluzione delle controversie internazionali; con-
               sente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
               alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordi-
               namento che assicuri la pace e la giustizia fra le
               Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
               internazionali rivolte a tale scopo.



                                       Art. 12.

                  La bandiera della Repubblica è il tricolore ita-
               liano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali
               di eguali dimensioni.



                  (1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estra-
               dizione per i delitti di genocidio») (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio
               1967).
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