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10         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                                       Art. 7.

                  Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
               nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
                  I loro rapporti sono regolati dai Patti Latera-
               nensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle
               due parti, non richiedono procedimento di revi-
               sione costituzionale [138].



                                       Art. 8.

                  Tutte le confessioni religiose sono egualmente
               libere davanti alla legge [19, 20].
                  Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
               hanno diritto di organizzarsi secondo i propri sta-
               tuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento
               giuridico italiano.
                  I loro rapporti con lo Stato sono regolati per
               legge sulla base di intese con le relative rappre-
               sentanze.


                                       Art. 9.

                  La Repubblica promuove lo sviluppo della cul-
               tura e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34].
                  Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e ar-
               tistico della Nazione.



                                       Art. 10.

                  L’ordinamento giuridico italiano si conforma
               alle norme del diritto internazionale generalmente
               riconosciute.
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