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10 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Latera-
nensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle
due parti, non richiedono procedimento di revi-
sione costituzionale [138].
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge [19, 20].
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri sta-
tuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento
giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per
legge sulla base di intese con le relative rappre-
sentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cul-
tura e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34].
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e ar-
tistico della Nazione.
Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.