Page 9 - PAG.LST
P. 9

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA      9

                  È compito della Repubblica rimuovere gli osta-
               coli di ordine economico e sociale, che, limitando
               di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, im-
               pediscono il pieno sviluppo della persona umana
               e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
               all’organizzazione politica, economica e sociale
               del Paese.


                                       Art. 4.

                  La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il di-
               ritto al lavoro e promuove le condizioni che ren-
               dano effettivo questo diritto.
                  Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
               le proprie possibilità e la propria scelta, una at-
               tività o una funzione che concorra al progresso
               materiale o spirituale della società.


                                       Art. 5.

                  La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
               promuove le autonomie locali; attua nei servizi
               che dipendono dallo Stato il più ampio decentra-
               mento amministrativo [118]; adegua i principi ed
               i metodi della sua legislazione alle esigenze
               dell’autonomia e del decentramento [114 e segg.,
               IX].


                                       Art. 6.

                  La Repubblica tutela con apposite norme le mi-
               noranze linguistiche [X].
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14