Page 9 - PAG.LST
P. 9
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 9
È compito della Repubblica rimuovere gli osta-
coli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, im-
pediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il di-
ritto al lavoro e promuove le condizioni che ren-
dano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta, una at-
tività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei servizi
che dipendono dallo Stato il più ampio decentra-
mento amministrativo [118]; adegua i principi ed
i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento [114 e segg.,
IX].
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le mi-
noranze linguistiche [X].