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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 73
c i a n or i c h i e s t at a n t iC o n s i g l ic o m u n a l ic h er a p -
p r e s e n t i n oa l m e n ou nt e r z od e l l ep o p o l a z i o n i
i n t e r e s s a t e , e la pr o p o s t as i aa p p r o v a t ac o n r e f e -
r e n d u m d a l l am a g g i o r a n z ad e l l ep o p o l a z i o n i
s t e s s e[ X I ] .
Si può, con l’approvazione della maggioranza
delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire
che Provincie e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggre-
gati ad un’altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e
la istituzione di nuove Provincie nell’àmbito d’una
Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,
su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa
Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate,
può con sue leggi istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.