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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    73

               c i a n or i c h i e s t at a n t iC o n s i g l ic o m u n a l ic h er a p -
               p r e s e n t i n oa l m e n ou nt e r z od e l l ep o p o l a z i o n i

               i n t e r e s s a t e , e la pr o p o s t as i aa p p r o v a t ac o n r e f e -
               r e n d u m d a l l am a g g i o r a n z ad e l l ep o p o l a z i o n i
               s t e s s e[ X I ] .
                  Si può, con l’approvazione della maggioranza
               delle popolazioni della Provincia o delle Province
               interessate e del Comune o dei Comuni interessati
               espressa mediante referendum e con legge della
               Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire

               che Provincie e Comuni, che ne facciano
               richiesta, siano staccati da una Regione ed aggre-
               gati ad un’altra.







                                      Art. 133.


                  Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e
               la istituzione di nuove Provincie nell’àmbito d’una
               Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,
               su iniziativa     dei Comuni, sentita la stessa
               Regione.

                  La Regione, sentite le popolazioni interessate,
               può con sue leggi istituire nel proprio territorio
               nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
               denominazioni.
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