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70         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                  L’approvazione della mozione di sfiducia nei
               confronti del Presidente della Giunta eletto a suf-
               fragio universale e diretto, nonché la rimozione,
               l’impedimento permanente, la morte o le dimis-
               sioni volontarie dello stesso comportano le dimis-
               sioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
               In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle
               dimissioni contestuali della maggioranza dei com-
               ponenti il Consiglio.




                                    Art. 127. (1)


                  Il Governo, quando ritenga che una legge regio-
               nale ecceda la competenza della Regione, può
               promuovere la questione di legittimità costituzio-
               nale dinanzi alla Corte costituzionale [134, 136]
               entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
                  La Regione, quando ritenga che una legge o un
               atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra
               Regione leda la sua sfera di competenza, può pro-
               muovere la questione di legittimità costituzionale
               dinanzi alla Corte costituzionale [134, 136] entro
               sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o
               dell’atto avente valore di legge.





                  (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
               2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-
               zione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
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