Page 70 - PAG.LST
P. 70
70 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
L’approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta eletto a suf-
fragio universale e diretto, nonché la rimozione,
l’impedimento permanente, la morte o le dimis-
sioni volontarie dello stesso comportano le dimis-
sioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei com-
ponenti il Consiglio.
Art. 127. (1)
Il Governo, quando ritenga che una legge regio-
nale ecceda la competenza della Regione, può
promuovere la questione di legittimità costituzio-
nale dinanzi alla Corte costituzionale [134, 136]
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un
atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra
Regione leda la sua sfera di competenza, può pro-
muovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale [134, 136] entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o
dell’atto avente valore di legge.
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-
zione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).