Page 69 - PAG.LST
P. 69
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 69
Art. 126. (1)
Con decreto motivato del Presidente della
Repubblica sono disposti lo scioglimento del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo
scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il
decreto è adottato sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica (2).
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia
nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da
almeno un quinto dei suoi componenti e appro-
vata per appello nominale a maggioranza assoluta
dei componenti. La mozione non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente
della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz.
Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).
(2) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte se-
conda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti lo-
cali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. (Omissis)» [Articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)
(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)]