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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    69

                                    Art. 126. (1)


                  Con decreto motivato del Presidente della
               Repubblica sono disposti lo scioglimento del
               Consiglio regionale e la rimozione del Presidente
               della Giunta che abbiano compiuto atti contrari
               alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo
               scioglimento e la rimozione possono altresì essere
               disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il
               decreto è adottato sentita una Commissione di
               deputati e senatori costituita, per le questioni
               regionali, nei modi stabiliti con legge della
               Repubblica (2).
                  Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia
               nei confronti       del Presidente della Giunta
               mediante mozione         motivata, sottoscritta da
               almeno un quinto dei suoi componenti e appro-
               vata per appello nominale a maggioranza assoluta
               dei componenti. La mozione non può essere
               messa in discussione prima di tre giorni dalla
               presentazione.



                  (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre
               1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente
               della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz.
               Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).
                  (2) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte se-
               conda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e
               del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
               rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti lo-
               cali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
                  2. (Omissis)» [Articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
               n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)
               (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)]
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