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68 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare
qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne
faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il Con-
siglio regionale. Lo statuto sottoposto a refe-
rendum non è promulgato se non è approvato
dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consi-
glio delle autonomie locali, quale organo di con-
sultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124. (1)
[Abrogato.]
Art. 125. (2)
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l’ordina-
mento stabilito da legge della Repubblica. Pos-
sono istituirsi sezioni con sede diversa dal capo-
luogo della Regione.
(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)
(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-
zione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).