Page 68 - PAG.LST
P. 68

68         COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

                  Lo statuto è sottoposto a referendum popolare
               qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne
               faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
               della Regione o un quinto dei componenti il Con-
               siglio regionale. Lo statuto sottoposto a refe-
               rendum non è promulgato se non è approvato
               dalla maggioranza dei voti validi.
                  In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consi-
               glio delle autonomie locali, quale organo di con-
               sultazione fra la Regione e gli enti locali.




                                    Art. 124. (1)

                  [Abrogato.]




                                    Art. 125. (2)

                  Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
               amministrativa di primo grado, secondo l’ordina-
               mento stabilito da legge della Repubblica. Pos-
               sono istituirsi sezioni con sede diversa dal capo-
               luogo della Regione.



                  (1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,
               n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)
               (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
                  (2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre
               2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-
               zione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73