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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 65
Il Governo può sostituirsi a organi delle Re-
gioni, delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di
norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l’inco-
lumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell’unità giuridica o
dell’unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i di-
ritti civili e sociali, prescindendo dai confini terri-
toriali dei governi locali. La legge definisce le pro-
cedure atte a garantire che i poteri sostitutivi
siano esercitati nel rispetto del principio di sussi-
diarietà e del principio di leale collaborazione.
Art. 121. (1)
Sono organi della Regione: il Consiglio regio-
nale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legisla-
tive attribuite alla Regione [117 1,3,4 ] e le altre fun-
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zioni conferitegli dalla Costituzione [75 , 83 ,
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122 , 123 , 126 , 132, 138 ] e dalle leggi. Può fare
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proposte di legge alle Camere [71 ].
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle
Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Re-
gione; dirige la politica della Giunta e ne è re-
(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente
della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz.
Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).