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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    65

                  Il Governo può sostituirsi a organi delle Re-
               gioni, delle Città metropolitane, delle Province e
               dei Comuni nel caso di mancato rispetto di
               norme e trattati internazionali o della normativa
               comunitaria oppure di pericolo grave per l’inco-
               lumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
               richiedono la       tutela dell’unità giuridica o
               dell’unità economica e in particolare la tutela dei
               livelli essenziali delle prestazioni concernenti i di-
               ritti civili e sociali, prescindendo dai confini terri-
               toriali dei governi locali. La legge definisce le pro-
               cedure atte a garantire che i poteri sostitutivi
               siano esercitati nel rispetto del principio di sussi-
               diarietà e del principio di leale collaborazione.


                                    Art. 121. (1)

                  Sono organi della Regione: il Consiglio regio-
               nale, la Giunta e il suo Presidente.
                  Il Consiglio regionale esercita le potestà legisla-
               tive attribuite alla Regione [117  1,3,4 ] e le altre fun-
                                                                     2
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               zioni conferitegli dalla Costituzione [75 , 83 ,
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                          2
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               122 , 123 , 126 , 132, 138 ] e dalle leggi. Può fare
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               proposte di legge alle Camere [71 ].
                  La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle
               Regioni.
                  Il Presidente della Giunta rappresenta la Re-
               gione; dirige la politica della Giunta e ne è re-

                  (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre
               1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente
               della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz.
               Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).
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