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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA    67

                  I lP r e s i d e n t ed e l l aG i u n t ar e g i o n a l e ,s a l v oc h e
               l os t a t u t or e g i o n a l ed i s p o n g ad i v e r s a m e n t e ,è
               e l e t t oa su f f r a g i ou n i v e r s a l ee di r e t t o .I lP r e s i -
               d e n t ee l e t t on o m i n ae re v o c ai co m p o n e n t id e l l a
               G i u n t a .



                                    Art. 123. (1)

                  Ciascuna Regione ha uno statuto che, in ar-
               monia con la Costituzione, ne determina la forma
               di governo e i princìpi fondamentali di organizza-
               zione e funzionamento. Lo statuto regola l’eser-
               cizio del diritto di iniziativa e del referendum su
               leggi e provvedimenti amministrativi della Re-
               gione e la pubblicazione delle leggi e dei regola-
               menti regionali.
                  Lo statuto è approvato e modificato dal Consi-
               glio regionale con legge approvata a maggioranza
               assoluta dei suoi componenti, con due delibera-
               zioni successive adottate ad intervallo non minore
               di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’appo-
               sizione del visto da parte del Commissario del Go-
               verno. Il Governo della Repubblica può promuo-
               vere la questione di legittimità costituzionale sugli
               statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale
               entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.



                  (1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 22 novembre
               1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente
               della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz.
               Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999) e 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche
               al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248
               del 24 ottobre 2001).
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