Page 67 - PAG.LST
P. 67
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 67
I lP r e s i d e n t ed e l l aG i u n t ar e g i o n a l e ,s a l v oc h e
l os t a t u t or e g i o n a l ed i s p o n g ad i v e r s a m e n t e ,è
e l e t t oa su f f r a g i ou n i v e r s a l ee di r e t t o .I lP r e s i -
d e n t ee l e t t on o m i n ae re v o c ai co m p o n e n t id e l l a
G i u n t a .
Art. 123. (1)
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in ar-
monia con la Costituzione, ne determina la forma
di governo e i princìpi fondamentali di organizza-
zione e funzionamento. Lo statuto regola l’eser-
cizio del diritto di iniziativa e del referendum su
leggi e provvedimenti amministrativi della Re-
gione e la pubblicazione delle leggi e dei regola-
menti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consi-
glio regionale con legge approvata a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, con due delibera-
zioni successive adottate ad intervallo non minore
di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’appo-
sizione del visto da parte del Commissario del Go-
verno. Il Governo della Repubblica può promuo-
vere la questione di legittimità costituzionale sugli
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale
entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 22 novembre
1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente
della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni») (Gazz.
Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999) e 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248
del 24 ottobre 2001).